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Cumulabilità della pensione privilegiata con uno stipendio corrisposto da una P.A.

L’articolo 139 del D.P.R. 1092/1973 consente di percepire la pensione privilegiata per causa di servizio insieme a uno stipendio corrisposto da una Pubblica Amministrazione a condizione che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato origine alla pensione.

Il riferimento centrale è l’articolo 139 del D.P.R. 1092/1973, secondo cui la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività o con un’altra pensione derivanti da un rapporto di servizio diverso da quello che ha prodotto il trattamento privilegiato.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n. 42/2017/QM del 14 dicembre 2017, hanno confermato questo principio riconoscendo la possibilità di cumulo quando venga accertato che il nuovo rapporto è diverso da quello precedente. La pronuncia è particolarmente indicativa perché la diversità può sussistere persino nell’ambito della stessa amministrazione, come nel passaggio da un rapporto militare a un rapporto civile.

Una volta accertata la compatibilità ai sensi dell’articolo 139, rimane da stabilire quale importo della pensione privilegiata possa essere cumulato con lo stipendio.

L’INPS ricomprende infatti la pensione di privilegio della Gestione Dipendenti Pubblici fra i trattamenti pensionistici di inabilità soggetti alle specifiche regole sul cumulo con i redditi da lavoro.

Per il lavoro dipendente, l’articolo 72, comma 2, della Legge 388/2000 stabilisce che la quota di pensione eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è cumulabile con il reddito da lavoro nella misura del 50%. L’INPS richiama espressamente questa disciplina anche per i trattamenti pensionistici privilegiati della Gestione Dipendenti Pubblici.

La riduzione del 50%, però, non equivale alla perdita della metà dell’intera pensione privilegiata: il meccanismo riguarda la quota del trattamento eccedente il minimo pensionistico e opera secondo le regole di incumulabilità previste dalla normativa previdenziale.

Per accertare quando il cumulo può essere integrale va verificata anche l’anzianità contributiva utilizzata per la pensione. Nella propria disciplina generale sul cumulo l’INPS precisa che le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati con almeno 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, mentre indica fra i trattamenti ancora soggetti ai limiti quelli liquidati con meno di 40 anni.

Per una pensione privilegiata è quindi necessario conoscere anche anzianità contributiva, decorrenza e caratteristiche del trattamento prima di quantificare l’eventuale trattenuta.

È corretto anche il richiamo all’articolo 19 del D.L. 112/2008, che dal 2009 ha liberalizzato il cumulo fra redditi da lavoro e numerosi trattamenti pensionistici. Questa disposizione non ha però cancellato il regime specifico applicabile alla pensione privilegiata.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 241/2016, ha confermato la legittimità della disciplina che assimila ai fini del cumulo le pensioni privilegiate ai trattamenti di invalidità, mantenendo quindi limiti più restrittivi rispetto alle normali pensioni di anzianità.

Va verificato separatamente il regime economico applicabile alla pensione:

in presenza dei presupposti per l’incumulabilità con redditi da lavoro dipendente può operare la limitazione del 50% sulla quota eccedente il trattamento minimo;

con almeno 40 anni di contribuzione, secondo le regole INPS sul cumulo dei trattamenti di invalidità, può invece trovare applicazione il cumulo integrale.

 

 

Gestione delle sanzioni amministrative online

 

Dallo scorso 23 giugno la Polizia di Stato ha attivato il Portale Sanzioni Amministrative, una piattaforma online che consente ai cittadini di consultare i verbali, visualizzare la documentazione relativa alle infrazioni, comunicare i dati del conducente, richiedere l'accesso agli atti, monitorare lo stato delle pratiche, verificare il saldo punti patente e, se previsto, pagare direttamente la sanzione prevista dal Codice della Strada.

Al portale è possibile accedere con gli strumenti di identità digitale (SPID e CIE), per velocizzare e semplificare gli adempimenti burocratici collegati alle violazioni del Codice della Strada, riducendo così il ricorso a moduli cartacei, richieste via PEC o email e accessi agli uffici della Polizia Stradale. Una volta effettuato l'accesso all'area riservata, l'utente potrà consultare tutte le pratiche disponibili e collegate al proprio profilo.

L'intero procedimento amministrativo diventa consultabile sul web permettendo all'utente di verificare in tempo reale lo stato della propria pratica e controllare l'avanzamento delle richieste eventualmente presentate, come l'accesso agli atti. Inoltre, se viene indicato un indirizzo email durante la procedura, gli aggiornamenti potranno essere inviati anche tramite posta elettronica, evitando ingressi e controlli continui sulla piattaforma.

Il Portale Sanzioni Amministrative non raccoglie tutte le sanzioni inflitte in Italia, ma esclusivamente quelle accertate dalla Polizia Stradale e notificate attraverso il Servizio Notifiche Digitali della Pubblica Amministrazione.

Restano quindi esclusi i verbali emessi dalla Polizia Locale, quelli elevati da altri enti accertatori, le sanzioni notificate con modalità differenti rispetto al sistema SEND.

Il nuovo Portale Sanzioni Amministrative dialoga direttamente con SEND (Servizio Notifiche Digitali), il sistema nazionale sviluppato da PagoPA insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. In particolare, quando viene notificato un verbale tramite SEND, il cittadino potrà ricevere un avviso attraverso SMS, e-mail, PEC e App IO. Accedendo successivamente, e in qualsiasi momento, al Portale Sanzioni Amministrative, l'automobilista potrà visualizzare tutta la documentazione relativa alla violazione e seguire sviluppi e avanzamento della pratica, senza dover contattare gli uffici della Polizia Stradale.

Tra le novità più significative figura la gestione digitale delle richieste di accesso agli atti per le infrazioni rilevate mediante autovelox e Tutor. L'automobilista potrà presentare online la richiesta di accesso agli atti e ottenere la visione dell'immagine che documenta l'infrazione visualizzando la corretta identificazione della targa, la presenza di altri veicoli nell'inquadratura e gli elementi che hanno portato all'accertamento della violazione. Nel caso delle sanzioni per eccesso di velocità, il nuovo Portale delle Sanzioni Amministrative permette anche di consultare la documentazione disponibile relativa all'accertamento e all'autovelox. Per questa via, il cittadino potrà verificare gli elementi messi a disposizione dall'amministrazione riguardo al dispositivo utilizzato per il rilevamento, controllando la documentazione presente agli atti e la conformità ai requisiti previsti dalla normativa, compresa iscrizione nell'anagrafe nazionale degli autovelox.

Quando una violazione comporta la decurtazione dei punti dalla patente è possibile comunicare attraverso il portale chi fosse effettivamente alla guida al momento dell'infrazione ovvero disconoscere a proprietà del veicolo, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Con il nuovo Portale, una volta consultato il verbale, ed eventualmente completati gli altri adempimenti, il cittadino potrà procedere al pagamento della sanzione direttamente dalla piattaforma, il cui servizio è integrato con PagoPA, il sistema nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Insieme alla possibilità di verificare il saldo punti patente.

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