Con la sentenza n. 47324 dello scorso 4 dicembre, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per una ragazza neopatentata che si era rifiutata di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, evidenziando come non avesse rilievo la circostanza che alla conducente non era stato fornito l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest.
Il Codice penale prevede che, in caso di invito del conducente a sottoporsi al test alcolemico, gli organi di Polizia Stradale, prima di procedere all’accertamento tecnico, devono avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore.
L’art. 114 disp. att cod. proc. pen. (“Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”) infatti così recita: «Nel procedere al compimento degli atti indicati dall’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia». Si tratta di una garanzia da adottare, in generale, ogni volta in cui si deve procedere a un atto urgente ed irripetibile nei confronti di un potenziale indagato. E siccome la guida in stato di ebbrezza potrebbe determinare un procedimento penale - qualora il livello di alcol nel sangue, rilevato dall’etilometro, dovesse essere superiore a 0.8 grammi per litro - ne deriva che, in caso di omissione dell’avviso, tutto il procedimento – e quindi anche le conseguenti sanzioni – è nullo. Nella fase di merito, l’interessato era stato assolto poiché l’illecito penale non poteva dirsi perfezionato, stante l’omesso avviso all’imputata di farsi assistere dal difensore.
Tuttavia, la Corte ha annullato la decisione di merito ritenuto che "non sussiste l’obbligo di avvisare il conducente di un veicolo a motore della facoltà di farsi assistere da un difensore – o da una persona di fiducia – per l’esecuzione dell’alcoltest in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento”. L’avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. è volto a garantire che la presenza del difensore durante l’accertamento dello stato di ebbrezza (o di alterazione da sostanze psicotrope) assicuri che l’atto – a sorpresa e non ripetibile – sia effettuato nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Tale obbligo di avviso, tuttavia, viene meno in caso di rifiuto a compiere l’atto, poiché, in tale momento, risulta già integrato il reato ex art. 186, comma 7, D.Lgs. n. 285/1992".