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Bonus Casa 2025, confermata la detrazione al 50%

Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le regole per poter accedere al bonus casa 2025 e i requisiti per poterne fruire.

La circolare richiama quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e fissa regole diverse rispetto agli anni scorsi, chiarendo così tutti i dubbi su come avvalersi correttamente dei nuovi bonus edilizi.

In particolare, chi ristruttura la prima casa può ancora godere di una detrazione IRPEF del 50%, fino a un tetto massimo di 96.000 euro; mentre, per gli immobili diversi dall’abitazione principale (quindi seconde case, case in affitto, uffici, ecc.), la detrazione scende al 36%.

Va precisato che la possibilità di ottenere la detrazione al 50% è concessa solo a chi vanti sull’immobile il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’immobile ristrutturato che dev’essere adibito a abitazione principale.

Questa distinzione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) e, già a gennaio, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito un primo quadro di regole con una precedente circolare.

Inoltre, viene ipotizzato che i Bonus edilizi per la ristrutturazione della prima casa saranno fruibili anche nel 2026 e 2027, seppur con una detrazione inferiore, ridotta al 30%.

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda invece l’Ecobonus. Fino al 2024 era possibile ottenere una detrazione anche per la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione. Da quest’anno per il cittadino non sarà più possibile ottenere i bonus per la sostituzione di una caldaia vecchia con altra dotata di impianto alimentato a combustibili fossili.

Questa scelta è coerente con la direzione “green” imposta dall’Unione Europea. La Circolare 8/E del 19 giugno 2025 precisa inoltre che, per essere ammessi all’incentivo, i nuovi impianti dovranno essere muniti di una dichiarazione di conformità.

La circolare ribadisce, infine, alcuni aspetti fondamentali:

Ø è obbligatorio il cosiddetto “bonifico parlante” per pagare le spese, indicando correttamente la causale, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA dell’impresa;

Ø Occorre conservare tutte le fatture e, in caso di lavori energetici, le comunicazioni all’ENEA devono essere inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Se si usufruisce della cessione del credito o dello sconto in fattura, è obbligatorio il visto di conformità da parte di un CAF o di un professionista abilitato.

Viene confermato che, in caso di ritardo nella comunicazione all’ENEA, se l’intervento non è puramente energetico, la detrazione non viene persa. È una novità importante per chi ha avuto difficoltà con i tempi.

Il Superbonus resta in vigore solo al 65% e solo in favore di determinati soggetti, quali:

-       condomini;

-       persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario;

-       organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale: spetta per i soli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risultino una delibera assembleare già approvata e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) già presentata.

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