Italia 333 495 6662 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Bonus ristrutturazione al 50% in caso di cambio casa e locazione dell’immobile

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 119/2026, ha chiarito che il bonus ristrutturazione al 50% resta valido anche se, dopo la fine dei lavori, si cambia residenza o si affitta l'immobile.

Pertanto, una volta ottenuto il diritto al bonus ristrutturazione con aliquota maggiorata del 50%, il successivo trasferimento della residenza - e persino la locazione dell'immobile - non fanno perdere l'agevolazione.

Il chiarimento assume ancor più rilievo alla luce delle regole introdotte dalla manovra 2026, che hanno confermato il sistema differenziato delle aliquote applicabili ai bonus casa. Come è noto, la disciplina delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova il suo fondamento nell'art. 16 bis del T.U.I.R., che riconosce una detrazione Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute su immobili residenziali, e relative pertinenze.

In sintesi, per le spese sostenute nel 2025 e 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36% delle spese ammesse, entro il limite massimo di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Per le spese sostenute nel 2027, invece, l'aliquota ordinaria scenderà al 30%.

Occorre, tuttavia, precisare che è prevista una detrazione più favorevole per chi esegue i lavori sulla propria abitazione principale. In questo caso, l'aliquota sale al 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 e al 36% per quelle sostenute nel 2027. Restano escluse dalle agevolazioni alcune specifiche tipologie di intervento, tra cui la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

I requisiti necessari per ottenere la detrazione maggiorata sono quelli precisati nella circolare n. 8/E dell'Agenzia. In particolare, il contribuente deve:

-        essere proprietario dell'immobile, oppure titolare di un altro diritto reale di godimento, al momento dell'inizio dei lavori o del sostenimento della spesa, se precedente;

-        utilizzare l'immobile come abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la definizione contenuta nel comma 3-bis dell'art. 10 del T.U.I.R. L'amministrazione finanziaria ha altresì chiarito che non è indispensabile che l'immobile sia abitazione principale fin dall'avvio dei lavori. La detrazione fiscale al 50% può essere riconosciuta anche quando questa condizione insorga soltanto alla conclusione degli interventi. In altre parole, ciò che conta è che l'immobile sia destinato ad abitazione principale all'inizio delle opere di ristrutturazione oppure - in alternativa - al termine degli stessi.

Pertanto, se l'immobile risulta effettivamente adibito ad abitazione principale all'inizio o alla conclusione dei lavori, il contribuente conserva il diritto alla detrazione del 50% anche se, negli anni successivi:

-        trasferisce la residenza in un altro luogo;

-        non dimora più abitualmente nell'abitazione;

-        concede l'immobile in affitto per ricavarne un guadagno.  

In sintesi, il requisito dell'abitazione principale deve essere verificato nel momento individuato dalla normativa e dalla prassi amministrativa. Una volta accertata la sua esistenza e ottenuto il diritto alla detrazione maggiorata, le successive vicende dell'immobile non incideranno mai sulle quote di detrazione ancora da utilizzare dal contribuente.

 

Login