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Detrazione canoni locazione alloggio studenti fuori sede

Il comma 1, lettera i-sexies, dell’articolo 15 del TUIR contempla a favore degli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza una detrazione del 19% dei canoni di locazione, nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.

Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

L'ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito complessivo.

In particolare, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 15 del TUIR, le detrazioni IRPEF per alcune delle spese indicate al comma 1 del medesimo articolo 15 del TUIR, spettano:

a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 10, legge n. 207/2024) ha invece fissato nuovi limiti per la fruizione delle detrazioni IRPEF per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro.

Detti limiti si applicano anche alla detrazione per gli studenti fuori sede.

Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;

- contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La detrazione non spetta per:

- il deposito cauzionale;

- le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione;

- i costi di intermediazione.

Ai fini dell’agevolazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’università.

La detrazione spetta anche agli iscritti:

- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578);

- presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare n. 20/E/2011, risposta 5.3).

Hanno diritto alla detrazione anche:

- gli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo;

- gli studenti partecipanti a progetti Erasmus. Detti studenti, infatti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10 febbraio 2021, prot. n. 196).

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Per beneficiare della detrazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi;

- gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa;

- il contratto di locazione non deve essere un contratto di sublocazione (

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E/2010, risposta 4.3);

- i canoni di locazione devono essere pagati con bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carta di debito, carta di credito, bollettino postale, MAV, pagamenti con PagoPA, o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati).

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.

Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.

L’agevolazione spetta anche nel caso di spesa sostenuta a favore dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età. Diversamente, per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni nel 2025, il limite reddituale a cui fare riferimento è di 2.840,51 euro.

Se un genitore ha due figli a carico, titolari di due diversi contratti, può fruire della detrazione nel limite complessivo di spesa di 2.633 euro, mentre nel caso di due genitori con due figli a carico, titolari di due diversi contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione nel limite complessivo di spesa di 2.633 euro.

(Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E/2011).

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