Per rispondere a alcuni quesiti pervenuti in merito, si precisa che, secondo la legge di Stabilità 2025 che ha previsto nuovi limiti alla detrazione per i figli a carico, adesso prevista soltanto dai 21 ai 30 anni, continua a essere applicabile la detrazione fiscale senza limiti di età per i figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992.
Il riferimento normativo per la detrazione è il comma 1, lettera c), dell’articolo 12 del TUIR (il Testo Unico imposte sui redditi), in base al quale – incamerando la modifica apportata al testo dalla Manovra 2025 – adesso spetta in misura pari a 950 euro:
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, o figli conviventi del coniuge deceduto);
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per il calcolo della detrazione spettante, si moltiplica l’importo base di 950 euro per il risultato della seguente operazione: (95.000 – il proprio reddito) / 95.000.
Esempio: in presenza di un reddito di 30mila euro, la detrazione sarà pari a 650 euro. Sottraendo a 95mila il reddito di 30mila euro si ottiene 65mila euro e dividendo per 95mila si ottiene 0,6. Moltiplicando per 959, il risultato è 650.