Legge di Bilancio 2026: cosa cambia per la pensione dei Carabinieri
La Legge di Bilancio 2026, approvata dal Parlamento, introduce alcune novità in materia previdenziale che interessano il sistema pensionistico italiano a partire dal 2027. Molte informazioni circolate nei mesi scorsi hanno generato confusione, soprattutto per quanto riguarda l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni e l’innalzamento dei requisiti contributivi. È quindi utile fare chiarezza su cosa cambia realmente per il personale dell’Arma dei Carabinieri.
Anzitutto va precisato che le nuove soglie previste per i lavoratori civili (67 anni e 1 mese dal 2027, 67 anni e 3 mesi dal 2028, nonché 43 anni e 1 mese di contributi per la pensione anticipata) non si applicano direttamente ai Carabinieri, che continuano a rientrare nel regime previdenziale speciale del comparto Difesa e Sicurezza.
Per il personale dell’Arma, infatti, il pensionamento resta legato principalmente:
- al limite ordinamentale di età, stabilito in base al ruolo e al grado;
- oppure al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, pari di norma a 40 anni utili.
La Legge di Bilancio 2026 interviene però su un altro aspetto: l’adeguamento dei requisiti all’aspettativa di vita, che dal 2027 comporterà un lieve slittamento in avanti della data di cessazione dal servizio. In termini concreti, si tratta di alcuni mesi in più di permanenza in servizio, stimabili in circa 4 mesi dal 2027 e fino a 6 mesi complessivi dal 2028, rispetto alle regole attuali.
È importante sottolineare che non viene introdotto l’obbligo di restare in servizio fino a 67 anni, né viene richiesto di raggiungere i 43 anni di contributi. Il diritto alla pensione resta invariato, così come il sistema di calcolo del trattamento pensionistico. Cambia soltanto la tempistica di accesso, che viene leggermente posticipata.
In conclusione, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 non stravolgono il sistema previdenziale dell’Arma, ma determinano un modesto rinvio dell’uscita dal servizio, in linea con quanto già avvenuto in passato per altri adeguamenti normativi. Eventuali chiarimenti definitivi potranno essere forniti solo dopo l’emanazione delle circolari applicative degli enti competenti.