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Immigrazione illegale con minori a seguito

Chi entra in Europa senza documenti insieme al figlio minorenne, o a un minore di cui è affidatario, non può essere accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue il 3 giugno scorso nella causa C-460/23.

La sentenza ha definito un procedimento di rinvio pregiudiziale presentato dal tribunale di Bologna nel 2023, per l'ingresso in Italia di una cittadina congolese con due minori al seguito.

Secondo i giudici europei, il cittadino di un paese terzo che entra illegalmente nell'Unione europea dal figlio minorenne esercita semplicemente la responsabilità genitoriale che gli incombe nei confronti del minore.

La Corte del Lussemburgo precisa che “non rientra in tale fattispecie la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e nei confronti dei quali essa è effettivamente affidataria”.

 Infatti, tale condotta non costituisce favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che il diritto dell'Unione mira a combattere, ma esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti minori, derivante dal loro rapporto familiare.

Il diritto dell'Unione osta quindi a una normativa nazionale che sanziona penalmente tale condotta e gli Stati membri non possono estendere la portata dell'illecito di favoreggiamento dell'ingresso illegale, come definito dal diritto dell'Unione, includendovi comportamenti non previsti da quest'ultimo, in violazione della Carta.

La Corte ha osservato, in primo luogo, che la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria, costituisce esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti minori, derivante dal rapporto familiare e dall'affidamento effettivo di tali minori. Un'interpretazione in senso contrario comporterebbe un'ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e nei diritti fondamentali del minore, sanciti agli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al punto da pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali. Tale interpretazione si impone, nel caso di specie, anche sotto il profilo del diritto fondamentale all'asilo.

Infatti, dato che la persona interessata ha presentato una domanda di protezione internazionale, ella non può, in linea di principio, essere considerata in situazione di soggiorno irregolare fintantoché non sia stata adottata una decisione sulla sua domanda in primo grado, né può incorrere in sanzioni penali a causa del suo proprio ingresso illegale o per essere stata accompagnata, al momento di tale ingresso, dalla figlia e dalla nipote di cui è effettivamente affidataria.

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