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Telecamere domestiche e limiti utilizzo

Il Garante della privacy ha chiarito, sul proprio sito istituzionale, che non occorre alcuna autorizzazione per installare sistemi di videosorveglianza, sia che si tratti di un'azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio o un privato cittadino.

Tuttavia, in base al principio di responsabilità (art. 5, par. 2, GDPR), occorre comunque valutare il rischio per i diritti e le libertà delle persone.

In particolare, se un cittadino posiziona telecamere rivolte verso la strada, commette una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e incorre in pesanti sanzioni, salvo si tratti del caso in cui lo stesso utente si trovi in presenza di situazioni di rischio effettivo documentato e gli sia stata, per questo motivo, riconosciuta la possibilità di estendere legittimamente la videosorveglianza anche alle aree esterne alla propria abitazione.

In particolare, nel caso di installazione di un sistema di videosorveglianza domestica, è necessario osservare le seguenti norme:

-            l'angolo visivo delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zona di pertinenza di soggetti terzi;

-            non possono essere riprese aree pubbliche o di pubblico passaggio;

-            l'installazione deve avvenire previa deliberazione dell'assemblea condominiale, (ove vi sia condominio) approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'intero edificio (art. 1136 cc);

-            le telecamere debbono essere segnalate con appositi cartelli e le registrazioni debbono essere conservate per un periodo limitato. In un ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.

Gli interessati, inoltre, devono sempre essere informati (ex art. 13 GDPR) che stanno per accedere a una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

L'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera, in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 citato, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).

L’uso di telecamere di videosorveglianza può aumentare la sicurezza in immobili destinati ad affitti brevi o case vacanza, specialmente in assenza di personale fisso. Sul punto, il Garante segnala il provvedimento generale del 29 aprile 2004, contenente le linee guida per un'installazione lecita e regolamentata delle telecamere di sicurezza. In particolare, si ribadisce che la telecamera può essere installata in una struttura ricettiva solo se viene dimostrato che la sua presenza è necessaria, ossia se non esistono alternative meno invadenti per la privacy degli ospiti. Il sistema deve, inoltre, essere dotato di caratteristiche tecniche proporzionali alla finalità di tutela. La videosorveglianza non deve mai violare il diritto alla riservatezza degli ospiti riprendendoli, ad esempio, nelle stanze private.

(Fonte: Garante della Privacy)

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