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Niente rimborsi fiscali per chi ha cartelle esattoriali

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 110/20245 che ha attuato la riforma della riscossione, intervenendo sull’articolo 28-ter del DPR n. 602/1973, che ha regolamenta la compensazione volontaria con crediti d’imposta ha modificato la procedura per l’erogazione dei rimborsi fiscali in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 500 euro, prevedendo il blocco dei rimborsi fiscali per i contribuenti con debiti a ruolo che non accettano la compensazione volontaria con le cartelle di pagamento pendenti. Fanno eccezione i mini-rimborsi fino a 500 euro, che possono essere versati senza verifiche sulla eventuale presenza di debiti tributari.

In pratica, quando risulta un credito fiscale, prima di procedere con il versamento, il Fisco controlla se ci sono debiti iscritti a ruolo e, in caso positivo, lo segnala all’agente della riscossione che invia all’interessato una proposta di compensazione tra cartelle e rimborsi.

Se il contribuente, entro 60 giorni, accetta il rimborso fiscale va a diminuire la cartella o ad annullare il debito, e l’eventuale differenza viene versata. Se rifiuta o non risponde interviene la nuova procedura e la somma resta congelata, fino al 31 dicembre dell’anno successivo, per dare il tempo all’agente della riscossione di far partire l’azione esecutiva.

Tutto questo non riguarda chi chiede rimborsi fino a 500 euro: in questo caso, il Fisco non esegue nessun controllo sull’eventuale presenza di cartelle esattoriali, ma procede direttamente al versamento della somma. In pratica, questi mini-rimborsi vengono effettuati senza far partire la sopra citata procedura sulla compensazione volontaria.

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