In mancanza di accordi con le organizzazioni sindacali, per l’installazione di impianti di videosorveglianza interna, le imprese devono chiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro anche con un’unica istanza in relazione a eventuali diverse sedi che si trovano sotto la competenza della stessa sede territoriale dell’INL.
Lo chiarisce una nota dello stesso ispettorato, (4757/2025), che in particolare interessa le aziende che non hanno un accordo sindacale sull’utilizzo di queste apparecchiature.
Le regole sulla sorveglianza dei lavoratori sono contenute nell’articolo 4 della legge 300/1970. Prevedono che le aziende non possano intenzionalmente adottare pratiche di controllo a distanza dei lavoratori. Possono però utilizzare strumenti tecnologici, come ad esempio le telecamere di video-sorveglianza, che abbiano finalità specifiche, ad esempio di sicurezza. Questi strumenti, consentendo di fatto anche il controllo a distanza dei lavoratori, devono essere oggetto di accordo con le rappresentanze sindacali.
Nel caso in cui non ci sia questo accordo, possono invece chiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro. Il documento di prassi chiarisce che non devono presentare una singola domanda per ogni sede in cui installano queste apparecchiature. Se ci sono, ad esempio, uffici dislocati in diverse province, ma che ricadono sotto la giurisdizione di un’unica sede dell’ispettorato si può presentare una domanda sola.